Associazione Nazionale Disabili Italiani


Nuovo Bonus Disabili.
Come Funziona.




Più incentivi e più disabili assunti con la riforma del collocamento obbligatorio: chi beneficia della nuova normativa, quali agevolazioni si possono ottenere.


Più possibilità di assunzione per i disabili, grazie al Decreto semplificazioni in materia di lavoro [1], attuativo del Jobs Act: la nuova norma, difatti, prevede incentivi più alti per i lavoratori invalidi, con un bonus che arriva a coprire il 70% dei loro costi salariali, che non sarà più erogato dalle singole Regioni, ma direttamente dall’Inps.

Inoltre, la riforma conferma il rimborso forfettario delle spese effettuate per adattare la postazione di lavoro alla specifica disabilità e per altri interventi sul luogo di lavoro, ed obbliga le aziende che raggiungono la soglia di 15 dipendenti, dal 2017, all’assunzione di un lavoratore invalido entro 60 giorni, anche se non devono essere effettuati nuovi inserimenti in azienda.

Vediamo subito tutte le novità.

Quali lavoratori disabili fruiscono del bonus

Cerchiamo di capire, innanzitutto, chi sono i lavoratori destinatari dei nuovi incentivi, secondo la riforma del collocamento obbligatorio. Si tratta di:

– lavoratori con disabilità intellettiva e psichica, con invalidità superiore al 45%;

– lavoratori con invalidità superiore al 67%.

Bonus disabili: come funziona

Il Bonus, per l’assunzione di tali soggetti, è erogato dall’Inps, nella misura del:

– 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un massimo di 36 mesi, per l’assunzione a tempo indeterminato di invalidi oltre il 79%, o di lavoratori con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria ;

– 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un massimo di 60 mesi, per l’assunzione a tempo indeterminato (o determinato, se superiore a 12 mesi) di disabili intellettivi o psichici, con invalidità superiore al 45%;

– 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un massimo di 36 mesi, per l’assunzione a tempo indeterminato di invalidi tra il 67% ed il 79%, o di lavoratori con minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria.

Il Bonus è erogato dall’Inps sotto forma di conguaglio contributivo.

Bonus disabili: come fare domanda

La domanda per la fruizione dell’incentivo deve essere trasmessa dall’azienda all’Inps, attraverso un’apposita procedura online: l’Istituto, entro 5 giorni, comunica la sussistenza di risorse per l’accesso al bonus; la comunicazione vale quale prenotazione delle risorse.

Dopo la risposta, il richiedente ha 7 giorni di tempo per stipulare il contratto di lavoro che dà titolo all’agevolazione; entro i successivi 7 giorni lavorativi, deve essere comunicata all’Inps l’assunzione.

Per mancato rispetto dei termini, si decade dalla prenotazione del Bonus, e le risorse sono rimesse a disposizione: l’Inps prende in considerazione le domande in ordine cronologico.

Lavorativi disabili: altri incentivi

Oltre al Bonus assunzione, la riforma ha confermato un ulteriore beneficio, del quale l’azienda può fruire per:

– l’adattamento della postazione di lavoro alle esigenze dell’invalido;

– l’apprestamento di tecnologie di telelavoro;

-la rimozione delle barriere architettoniche;

– l’istituzione di un responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro.

Per questi interventi, la legge riconosce un rimborso forfetario parziale, pari al 50% delle spese necessarie.

Collocamento obbligatorio: novità

Il Decreto semplificazioni ha cambiato anche le disposizioni in materia di collocamento obbligatorio. Restano sempre le vecchie soglie [2], che obbligano all’assunzione di:

– un disabile, per le aziende con almeno 15 dipendenti;

– 2 disabili, per le aziende da 36 a 50 dipendenti;

– un numero di disabili pari al 7% dei lavoratori, per aziende che occupano oltre 50 dipendenti.

Il nuovo decreto, però, dal 2017, obbliga all’assunzione di disabili entro 60 giorni le aziende con almeno 15 dipendenti: in precedenza, l’obbligo sussisteva solo in caso di nuove assunzioni.

Possono essere comunque computati nella quota di riserva:

– gli invalidi già assunti in precedenza, se con disabilità superiore al 60%, o al 45%, se si tratta di disabili intellettivi o psichici;

– gli invalidi aventi contratto di telelavoro;

– gli invalidi con contratto di somministrazione, se superiore a 12 mesi.

Per quanto concerne l’organico aziendale, non devono essere computati:

– dirigenti;

– lavoratori con contratto a tempo determinato inferiore a sei mesi;

– soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro;

– lavoratori a domicilio;

– apprendisti;

– lavoratori impiegati all’estero;

– L.S.U. (lavoratori socialmente utili);

-co.co.co.;

I lavoratori part time sono conteggiati in proporzione all’orario di lavoro.

Collocamento obbligatorio: sanzioni

Per evidenziare l’adempimento dell’obbligo di assunzione dei lavoratori appartenenti alle categorie protette, deve essere sempre effettuato l’invio, in modalità telematica, dell’apposito prospetto informativo: quest’anno l’inoltro del prospetto può essere effettuato sino al 29 febbraio[3].

L’onere d’inviare il documento, però, scatta solo se nell’anno precedente è variata la base occupazionale, oltrepassando la soglia dell’obbligo di nuove assunzioni.

Se l’azienda non presenta il prospetto, è prevista una sanzione fissa di 635,11 euro, assieme a una maggiorazione di 30,76 euro per ogni giorno di ritardo nell’invio. Per la mancata assunzione del lavoratore disabile, la sanzione amministrativa è pari a 62,77 euro per ogni giorno di ritardo e per ogni disabile non assunto.

Fonte: La Legge Per Tutti





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